1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti tipologie di pescatori:
a) pescatori professionisti, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250;
b) pescatori dilettanti;
c) pescatori sportivo-agonisti.
2. Le regioni, di intesa con le province, stabiliscono criteri, metodi e strumenti per la gestione della fauna ittica e dei relativi corpi idrici secondo il principio della cogestione, a tale fine coinvolgendo direttamente le tipologie di pescatori di cui al comma 1.
a) qualità chimico-fisica e biologica delle acque ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) pressione e conseguente sforzo di pesca;
c) consistenza e distribuzione dell'ittiofauna con particolare riferimento a quella autoctona.